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Sez. L, Sentenza n. 6830 del 15/12/1988 (Rv. 461089 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI - TRATTAMENTO RETRIBUTIVO - CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - POTERI.*
Stato
decisa il 1988-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461089-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI - TRATTAMENTO RETRIBUTIVO - CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - POTERI.*

La disciplina collettiva, cui è riservata la Determinazione del trattamento retributivo per le ferie (oltre che, sia pure entro certi limiti, la Determinazione della durata delle ferie stesse), può legittimamente disporre, mancando nell'ordinamento un principio generale di onnicomprensività della retribuzione, che un determinato compenso (nella specie, contributo pasti di cui all'art. 26 del C.C.n.L. 18 giugno 1970 per i dipendenti di aziende di credito), in quanto correlato all'effettiva presenza al lavoro, non sia computabile ai fini del trattamento suddetto. (V 7809/87, mass n 456629; (V 2779/87, mass n 451891; (V 7586/86, mass n 449613; (V 841/84, mass n 437708).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Contr. Coll. 18/06/1970 num. 26

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)