Sez. L, Sentenza n. 7587 del 16/12/1986 (Rv. 449613 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI MENSA COOPERATIVA - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO GENERALE DI ONNICOMPRENSIVITÀ DELLA RETRIBUZIONE - INSUSSISTENZA - CONTRIBUTO SUPPLEMENTARE PASTO - COMPUTABILITÀ NELLE SPETTANZE PER FERIE E PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI - ESCLUSIONE PER EFFETTO DI CLAUSOLA CONTRATTUALE COLLETTIVA - LICEITÀ - COMPUTO NEL COMPENSO PER FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI - NECESSITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI MENSA COOPERATIVA - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO GENERALE DI ONNICOMPRENSIVITÀ DELLA RETRIBUZIONE - INSUSSISTENZA - CONTRIBUTO SUPPLEMENTARE PASTO - COMPUTABILITÀ NELLE SPETTANZE PER FERIE E PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI - ESCLUSIONE PER EFFETTO DI CLAUSOLA CONTRATTUALE COLLETTIVA - LICEITÀ - COMPUTO NEL COMPENSO PER FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI - NECESSITÀ.*
Attesa l'inesistenza nell'ordinamento di un principio generale ed inderogabile di onnicomprensività della retribuzione, spetta alla autonomia collettiva determinare la retribuzione stessa - nei limiti inderogabilmente fissati dall'art. 36 cost. - ai fini del calcolo di spettanze cosiddette indirette, in tutti i casi in cui particolari Disposizioni di legge non impongano l'adozione del criterio dell'onnicomprensività. Consegue che il cosiddetto contributo supplementare pasto, anche quando ad esso debba riconoscersi natura retributiva, può da detta contrattazione essere escluso dal computo di quanto spettante per ferie e permessi (sindacali) retribuiti, non essendo il criterio della onnicomprensività adottato né riguardo alle prime (art. 36, ultimo comma, cost. E art. 2109, secondo comma, cod. civ.) né riguardo ai secondi (art. 30 legge n. 300 del 1970, che espressamente rinvia ai contratti di lavoro). Detto contributo, ancorché previsto dalla disciplina collettiva in stretto collegamento con l'effettiva presenza al lavoro, deve essere invece computato - ed è nullo l'eventuale patto contrario - nel compenso per festività infrasettimanali, atteso che l'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260, fa riferimento alla "normale retribuzione di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio". (V 1081/84, mass n 433237; (V 1075/84, mass n 433232; (V 1073/84, mass n 433230; (V 1069/84, mass n 433228).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Legge 27/05/1949 num. 260 art. 5 CORTE COST., Legge 31/03/1954 num. 90 art. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 30
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)