Sez. 1, Sentenza n. 57540 del 14/09/2018 Cc. (dep. 19/12/2018) Rv. 276599 - 02
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative alla detenzione - Applicazione provvisoria della detenzione domiciliare - Competenza del magistrato di sorveglianza a disporne la revoca nelle more della decisione – Trasmissione degli atti al tribunale di sorveglianza – Decisione nel termine di cui all'art. 51-ter, comma 2, ord. pen. – Necessità – Esclusione.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In caso di detenzione domiciliare concessa provvisoriamente, ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1-quater, ord. pen., nelle more della decisione definitiva del competente tribunale, il magistrato di sorveglianza può, in presenza di violazioni delle prescrizioni imposte al detenuto, disporre la revoca della misura, trasmettendo successivamente gli atti al tribunale di sorveglianza la cui decisione non è soggetta al termine di trenta giorni previsto dall'art. 51-ter, comma 2, ord. pen. per il diverso caso della sospensione provvisoria di misura definitivamente concessa.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter com. 1 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 51 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)