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Sez. 1, Sentenza n. 51180 del 12/10/2023 Cc. (dep. 21/12/2023) Rv. 285583 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - PENA | Ulteriore riduzione di pena di un sesto ex art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. - Mancata impugnazione - Rinuncia all'impugnazione in appello - Equiparazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2023-10-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/285583-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - PENA

La riduzione di pena di un sesto prevista, ex art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., per la mancata impugnazione della sentenza di condanna di primo grado non trova applicazione nel caso di irrevocabilità del provvedimento a seguito di rinuncia all'appello, posto che l'operatività della predetta diminuzione è conseguente alla radicale mancanza dell'impugnazione, cui non è equiparabile la rinuncia ad essa.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)