Sez. 1, Sentenza n. 49255 del 26/09/2023 Cc. (dep. 11/12/2023) Rv. 285683 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - PENA | Ulteriore riduzione di pena di un sesto ex art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. - Mancata impugnazione - Rinuncia all'impugnazione in appello - Equiparazione - Esclusione - Ragioni.
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - PENA
La riduzione di pena di un sesto, prevista, ex art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., per la mancata impugnazione della sentenza di condanna di primo grado, non trova applicazione nel caso di irrevocabilità del provvedimento a seguito di rinuncia all'appello, posto che l'operatività della predetta diminuzione è conseguente alla radicale mancanza dell'impugnazione, cui non è equiparabile la rinuncia ad essa.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)