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Sez. 3, Sentenza n. 37756 del 07/07/2011 Ud. (dep. 19/10/2011) Rv. 251467 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE | Vizio della motivazione - Travisamento della prova - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-07-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/251467-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE

È censurabile in sede di legittimità il vizio di travisamento della prova, che consista in una palese e non controvertibile difformità tra i risultati obbiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli che il giudice di merito medesimo ne abbia inopinatamente tratto. (Fattispecie relativa a mancata diminuzione in appello della pena irrogata in primo grado a seguito di ritenuta inesistenza di una confessione evincibile inequivocamente dagli atti).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 n. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)