Sez. 5, Sentenza n. 26005 del 07/07/2025 Cc. (dep. 15/07/2025) Rv. 288393-01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Appello del solo imputato per omesso giudizio di bilanciamento tra le riconosciute attenuanti generiche e le aggravanti - Accoglimento - Giudizio di equivalenza - Individuazione della pena base superiore a quella determinata in primo grado - Violazione del divieto di "reformatio in peius" - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"
Viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, in caso di accoglimento dell'impugnazione proposta dal solo imputato per mancata applicazione in primo grado del giudizio di bilanciamento tra le riconosciute attenuanti generiche e le aggravanti, pur formulando un giudizio di equivalenza tra le predette circostanze, confermi il precedente trattamento sanzionatorio aumentando la pena base.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)