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Sez. 2, Sentenza n. 17585 del 23/03/2023 Ud. (dep. 27/04/2023) Rv. 284531 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Riferibilità alla sola entità complessiva della pena - Esclusione - Riferibilità a tutti gli elementi autonomi che concorrono a determinare la pena - Sussistenza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2023-03-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/284531-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"

Il divieto di "reformatio in peius" della sentenza impugnata dal solo imputato non riguarda unicamente l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono a determinarla, sicché il giudice d'appello, in caso di accoglimento dell'impugnazione proposta dal solo imputato in relazione alla sussistenza di un'aggravante, non può applicare, per la circostanza residua, un aumento di pena superiore a quello operato dalla sentenza di primo grado.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)