Sez. L, Sentenza n. 7197 del 11/06/1992 (Rv. 477685 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Obbligo e diritto alle assicurazioni - In genere | Rigetto della domanda di pensione INPS con indicazione erronea del numero dei contributi versati - Danno conseguente dell'interessato - Natura di illecito contrattuale - Conseguente onere probatorio dell'INPS - Oggetto.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Obbligo e diritto alle assicurazioni - In genere
Nell'ipotesi in cui l'INPS abbia comunicato all'assicurato il rigetto della domanda di pensione con un'indicazione erronea (in eccesso) del numero dei contributi versati, il danno sofferto dall'interessato, per la successiva interruzione del versamento dei contributi al raggiungimento del numero di contributi mancantigli in base a detta comunicazione e per il conseguente ritardo nella maturazione del diritto a pensione, è riconducibile non ad un illecito extracontrattuale (per il quale dovrebbe essere provato dal danneggiato, sia pure con l'utilizzazione di presunzioni semplici e regole di comune esperienza, l'estremo della colpa) ma - in relazione alla previsione, ex art. 78, terzo comma, r.d. 28 agosto 1924 n. 1422, della specificazione dei motivi del provvedimento di rigetto - ad un inadempimento di obblighi specifici dell'ente, iscritti nel rapporto giuridico previdenziale, con conseguente applicazione delle norme in tema di responsabilità contrattuale, per le quali grava sull'INPS l'onere di provare la causa non imputabile (art. 1218 cod. civ.) o comunque l'osservanza della comune diligenza nell'assolvimento del dovere d'informazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 78
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)