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Sez. L, Sentenza n. 6865 del 19/05/2001 (Rv. 546809 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE | Indicazione erronea dell'INPS all'assicurato circa il numero dei contributi versati - Rigetto della domanda di pensionamento fondata su tale errore - Conseguente danno dell'assicurato - Responsabilità dell'Istituto - Natura contrattuale - Onere probatorio a carico dell'INPS - Rettifica dell'errore comunicata all'interessato prima della presentazione della domanda di pensionamento - Nesso di causalità tra evento dannoso ed erronea comunicazione dell'INPS - Sussistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546809-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE

Nell'ipotesi in cui l'INPS abbia fornito all'assicurato una indicazione erronea del numero dei contributi versati, il danno subito dall'interessato in conseguenza della interruzione della corresponsione dei contributi e della domanda di pensionamento presentata nel convincimento della sussistenza del requisito contributivo richiesto per la maturazione del diritto al trattamento pensionistico è riconducibile a responsabilità contrattuale dell'INPS, in quanto derivante dalla inosservanza del generale obbligo, ex art. 54 della legge n. 88 del 1989, dell'ente previdenziale di informare l'interessato sulla sua posizione assicurativa e pensionistica, ove questi ne faccia richiesta. Ne consegue l'esonero del danneggiato dall'onere di provare la colpa dell'autore del fatto dannoso, che è presunta - salva la dimostrazione, da parte dell'Istituto, della non imputabilità dello stesso al proprio comportamento - , ma non dalla prova del nesso causale tra l'evento dannoso e la erronea indicazione fornita dall'INPS. Al riguardo, l'asserito danno non può essere posto in nesso causale con un evento, quale il pensionamento, che non si sia realizzato al momento in cui sia stata comunicata, da parte dell'Istituto, la rettifica della erronea informazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 54

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)