Sez. 2, Sentenza n. 8630 del 05/08/1995 (Rv. 493587 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - IN GENERE | Trasferimento della proprietà di un'area contro fabbricato o alcune sue parti da costruire sull'area a cura e con mezzi del cessionario - Natura del contratto: permuta di un bene presente con cosa futura oppure contratto misto di vendita e di appalto - Criteri distintivi.
CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - IN GENERE
Il contratto avente ad oggetto il trasferimento della proprietà di un'area in cambio di un fabbricato o di alcune sue parti da costruire sull'area stessa, a cura e con mezzi del cessionario, può integrare sia un contratto di permuta di un bene esistente con un bene futuro, sia un contratto misto, costituito con elementi della vendita e dell'appalto. Si configura il primo contratto se il sinallagma negoziale sia consistito nel trasferimento reciproco della proprietà attuale e della cosa futura e l'obbligo di erigere l'edificio sia rimasto su un piano accessorio e strumentale; va ravvisato invece l'altro contratto quando la costruzione del fabbricato sia stata al centro della volontà delle parti e l'alienazione dell'area abbia costituito solo il mezzo per conseguire l'obbiettivo primario.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1552, Cod. Civ. art. 1655
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)