Sez. L, Sentenza n. 4794 del 22/07/1980 (Rv. 408620 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE - VIOLAZIONE DELLE NORME RELATIVE AL LUOGO DI NOTIFICAZIONE ED ALLA COMPETENZA FUNZIONALE DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO - CONSEGUENTE NULLITA DELLA SOLA NOTIFICAZIONE - SANATORIA - EX TUNC.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE - VIOLAZIONE DELLE NORME RELATIVE AL LUOGO DI NOTIFICAZIONE ED ALLA COMPETENZA FUNZIONALE DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO - CONSEGUENTE NULLITA DELLA SOLA NOTIFICAZIONE - SANATORIA - EX TUNC.*
La violazione della disposizione di cui all'art 330 cod proc civ in ordine al luogo di notificazione dell'impugnazione, nonche di quella relativa alla Competenza funzionale dell'ufficiale giudiziario che procede alla notificazione stessa, non importa nullita della impugnazione ma della sola notificazione, onde la nullita stessa deve intendersi sanata ex tunc con la Costituzione della parte cui la notificazione e diretta. (V 4162/75, mass n 378503; (V 1702/75, mass n 375325).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)