Sez. 2, Sentenza n. 3153 del 13/05/1980 (Rv. 406945 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - REGIME TRANSITORIO DEI GIUDIZI PENDENTI - TRATTAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE MONOCRATICO DI CONTROVERSIA RITENUTA SUCCESSIVAMENTE IN APPELLO NON DI LAVORO - CONSEGUENZE - PASSAGGIO DAL RITO SPECIALE AL RITO ORDINARIO.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - REGIME TRANSITORIO DEI GIUDIZI PENDENTI - TRATTAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE MONOCRATICO DI CONTROVERSIA RITENUTA SUCCESSIVAMENTE IN APPELLO NON DI LAVORO - CONSEGUENZE - PASSAGGIO DAL RITO SPECIALE AL RITO ORDINARIO.*
Il giudice monocratico, istituito nel rito del lavoro in via meramente transitoria con l'art 20, terzo comma, della legge 11 agosto 1973 n 533, non e un ufficio giudiziario diverso dal tribunale in composizione ordinaria, sicche l'erronea trattazione e decisione di una causa da parte del giudice unico in luogo del tribunale in composizione collegiale non configura una violazione delle norme sulla Competenza esterna dei diversi uffici giudiziari, per la quale e previsto il regolamento di cui agli artt 42 e 43 cod proc civ; ne consegue che, ove si ritenga, da parte del giudice di appello, che la causa non era di lavoro e non doveva essere trattata col relativo rito, non potra dichiararsi la nullita (e tantomeno l'inesistenza) degli Atti compiuti dal giudice monocratico, e, in particolare, della sentenza emessa dal medesimo, con rimessione della causa al tribunale in composizione collegiale, non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art 354 cod proc civ, ma dovra soltanto disporsi il cambiamento del rito ai sensi degli artt 439 e 427 (nuovo testo) cod proc civ. (V 2271/79, mass nn 398614, 398613, 398611; (V 4840/77, mass n 388447).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 427, Cod. Proc. Civ. art. 439, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)