Sez. 3, Sentenza n. 3173 del 18/02/2016 (Rv. 639075 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - MASSIMALE | Funzione - Limite all'obbligo dell'assicuratore - Mancata previsione - Validità del contratto - Onere della prova della sua esistenza - A carico dell'assicuratore - Difetto - Conseguenze.
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - MASSIMALE
In tema di assicurazione per responsabilità civile, il massimale non è elemento essenziale del contratto di assicurazione, che può essere validamente stipulato senza la relativa pattuizione, e neppure costituisce fatto generatore del credito assicurato, configurandosi piuttosto come elemento limitativo dell'obbligo dell'assicuratore, sicché grava su quest'ultimo l'onere di provare l'esistenza e la misura del massimale, dovendosi altrimenti accogliere la domanda di garanzia proposta dall'assicurato a prescindere da qualsiasi limite di massimale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)