Sez. 3, Sentenza n. 17459 del 31/07/2006 (Rv. 592071 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - MASSIMALE | Sussistenza ed entità del massimale - Natura giuridica - Domanda di garanzia dell'assicurato verso l'assicuratore - Entità del massimale pattuito tra le parti inferiore rispetto a quello enunciato dall'assicurato - Onere della prova a carico dell'assicuratore - Sussistenza - Fattispecie.
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - MASSIMALE
In tema di responsabilità civile obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, con riferimento ai limiti del relativo massimale, in ordine al rapporto tra assicurato e assicuratore, la sussistenza e l'entità del massimale medesimo, sia pure nel rispetto dei limiti minimi di legge, dipende dalla libera volontà negoziale delle parti; sicchè, quando l'assicurato chieda di essere garantito, nei confronti del danneggiato, dall'assicuratore, è quest'ultimo che che ha l'onere di provare, mediante esibizione della polizza, i fatti posti a fondamento della sua eccezione (articolo 2697 cod. civ.), ossia che il massimale pattuito tra le parti del contratto di assicurazione all'epoca del sinistro è inferiore rispetto a quello enunciato dall'assicurato. (Nella fattispecie, la corte di merito aveva ridotto l'importo risarcitorio ed affermato la mancanza di prova da parte dell'assicurato, in relazione alla sua domanda di garanzia nei confronti dell'assicuratore, dell'esistenza di un contratto prevedente un massimale di polizza superiore; in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha accolto il ricorso dell'assicurato il quale si era doluto che la corte di merito avesse ritenuto che, essendo stata l'eccezione dell'esistenza di un massimale diverso sollevata da esso assicurato, incombeva su quest'ultimo l'onere della dimostrazione della esistenza di un contratto assicurativo diverso).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 2697, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)