Sez. 3, Sentenza n. 10811 del 17/05/2011 (Rv. 618218 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE | Massimale contrattualmente previsto - Natura - Fatto costitutivo della pretesa azionata - Conseguenze - Limite del massimale - Onere probatorio - Allegazione del detto limite - Mera difesa - Conseguenze.
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE
Nella controversia tra l'assicurato e l'assicuratore della responsabilità civile, il massimale contrattualmente pattuito rappresenta un elemento costitutivo della pretesa fatta valere dall'assicurato, con la duplice conseguenza, da un lato, che dell'esistenza di esso è onere dell'assicurato dare la prova e, dall'altro, che l'allegazione di incapienza del massimale è una mera difesa e non è, pertanto, soggetta alle preclusioni istruttorie, né al regime di cui all'art. 346 cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)