Sez. 1, Sentenza n. 32993 del 22/03/2013 Cc. (dep. 30/07/2013) Rv. 256996 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE | Motivi - Obbligo di specificità - Necessità - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE
I motivi di appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali non possono limitarsi al semplice richiamo "per relationem" degli argomenti addotti a fondamento della originaria richiesta di applicazione, ma devono soddisfare, a pena di inammissibilità, il requisito della specificità, consistente nella precisa indicazione dei punti censurati e delle questioni di fatto e di diritto da sottoporre al giudice del gravame. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del pubblico ministero in quanto privo di riferimenti alla decisione di inammissibilità del giudice di appello, pronunciata perché i motivi di impugnazione ivi dedotti erano solo riproduttivi della richiesta di applicazione di misure cautelari).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)