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Sez. U, Sentenza n. 26633 del 18/12/2009 (Rv. 610769 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE | Medici convenzionati con il servizio sanitario nazionale addetti al servizio di "continuità assistenziale" ed emergenza territoriale - Compenso aggiuntivo - Determinazione - Criteri - Rinvio alla disciplina dell'indennità di carovita - Limiti - Riferibilità a tutte le ore di attività mensilmente svolte - Esclusione - Previsione di tetto massimo di ore nella base di calcolo - Sussistenza.
Stato
decisa il 2009-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610769-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE

Ai medici convenzionati con il servizio sanitario nazionale ed addetti al servizio di "continuità assistenziale" (già di "guardia medica") ed emergenza territoriale, ai sensi dell'art. 58, comma 4, del d.P.R. n. 484 del 1996 e degli articoli 57, comma 4 e 68, comma 4, del d.P.R. n. 270 del 2000, l'indennità denominata "compenso aggiuntivo", quale componente dei compensi fissi, spetta nell'ammontare corrispondente all'indennità di carovita (collegata alle variazioni del costo della vita e sostituita dal compenso aggiuntivo) alla data del 30 aprile 1992, con i soli incrementi previsti dalle norme istitutive del compenso medesimo, restando insensibile alle variazioni e agli aumenti dell'onorario professionale. Ne consegue che il rinvio operato da detta normativa ai fini della regolamentazione del compenso aggiuntivo alla disciplina dell'indennità di carovita dettata dall'art. 17, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 41 del 1991, resta limitato ai profili non direttamente regolati dalle norme introduttive del compenso aggiuntivo e concernenti le condizioni della sua attribuzione, tra le quali rientra la previsione relativa alla corresponsione del compenso per un numero massimo di ore mensili, ancorchè inferiore al numero effettivo di ore di incarico svolte.

Riferimenti normativi: DPR 01/02/1986 num. 13 art. 16, DPR 25/01/1991 num. 41 art. 17 com. 1 lett. D, DPR 22/07/1996 num. 484 art. 45, DPR 22/07/1996 num. 484 art. 58 com. 4, DPR 22/07/1996 num. 484 art. 68 com. 1, DPR 28/07/2000 num. 270 art. 45, DPR 28/07/2000 num. 270 art. 57 com. 4, DPR 28/07/2000 num. 270 art. 68 com. 4, Legge 26/02/1986 num. 38 art. 1, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 8 com. 1 lett. H CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 07/12/1993 num. 517 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)