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Sez. 3, Sentenza n. 4388 del 23/12/1974 (Rv. 373075 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - ESERCIZIO - ACCETTAZIONE DA PARTE DELL'AFFITTUARIO DELLA PROPOSTA DI VENDITA - PENDENZA DEL TERMINE PER IL PAGAMENTO DEL PREZZO - VENDITA DEL FONDO AD UN TERZO - INOPPONIBILITA ALL'AFFITTUARIO - AVVENUTA TRASCRIZIONE - IRRILEVANZA - DECLARATORIA D'INEFFICACIA DELLA VENDITA - DIRITTO DELL'AFFITTUARIO.*
Stato
decisa il 1974-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373075-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - ESERCIZIO - ACCETTAZIONE DA PARTE DELL'AFFITTUARIO DELLA PROPOSTA DI VENDITA - PENDENZA DEL TERMINE PER IL PAGAMENTO DEL PREZZO - VENDITA DEL FONDO AD UN TERZO - INOPPONIBILITA ALL'AFFITTUARIO - AVVENUTA TRASCRIZIONE - IRRILEVANZA - DECLARATORIA D'INEFFICACIA DELLA VENDITA - DIRITTO DELL'AFFITTUARIO.*

La vendita del fondo concesso in affitto compiuta dal proprietario di esso a favore di un terzo, in pendenza del termine per il pagamento del prezzo da parte dell'affittuario che abbia gia esercitato il diritto di prelazione (inviando al proprietario la scrittura di accettazione della proposta di vendita da costui comunicatagli) e inopponibile, benche trascritta, all'affittuario, il quale puo chiederne la dichiarazione di inefficacia nei suoi confronti, stante la preferenza accordata, nel sistema della legge, al suo acquisto. (V 2852'73, mass n 366443).*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)