Sez. 3, Sentenza n. 2852 del 30/10/1973 (Rv. 366443 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - ESERCIZIO - TERMINE PER IL PAGAMENTO DEL PREZZO - PENDENZA - VENDITA DEL FONDO A TERZI - DIRITTO DI RISCATTO DELL'AFFITTUARIO - CONFIGURABILITA.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - ESERCIZIO - TERMINE PER IL PAGAMENTO DEL PREZZO - PENDENZA - VENDITA DEL FONDO A TERZI - DIRITTO DI RISCATTO DELL'AFFITTUARIO - CONFIGURABILITA.*
La vendita del fondo, effettuata dal proprietario a terzi in pendenza del termine per il pagamento del prezzo da parte dell'affittuario che ha esercitato il diritto di prelazione, pur non costituendo una delle ipotesi previste dal legislatore con l'art 8 della legge 26 maggio 1965 n 590 per l'operativita del diritto di riscatto, deve tuttavia equipararsi ad essa e considerarsi quindi un presupposto idoneo alla applicazione del cennato riscatto.*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)