Sez. U, Sentenza n. 18621 del 08/07/2008 (Rv. 604599 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - IN GENERE | Interpretazione diretta prevista dalla legge, da parte del giudice di legittimità - Mutamento della natura di atti negoziali - Esclusione - Conseguenze - Eccezione di illegittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - IN GENERE
I contratti collettivi del settore pubblico (come pure, successivamente, quelli del settore privato) sono stati equiparati agli atti normativi ai soli fini processuali dell'ammissibilità della denuncia di violazione e falsa applicazione di clausole nel ricorso per cassazione (art. 63, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 e, poi, art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., nel testo novellato dal d.lgs. n. 40 del 2006), senza che, ne sia stata alterata, sul piano sostanziale, la natura di atti negoziali. Conseguentemente, è manifestamente infondata l'eccezione d'illegittimità costituzionale avverso una clausola di contratto collettivo, potendo l'incidente di costituzionalità essere proposto soltanto nei confronti di atti aventi forza di legge.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 3, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 com. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)