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Sez. U, Sentenza n. 3632 del 20/12/1972 (Rv. 361649 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - CARATTERE PREVENTIVO - GIUDIZIO DAVANTI AL CONSIGLIO DI STATO - REGOLAMENTO ANTERIORE ALLA PUBBLICAZIONE DELLA DECISIONE - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1972-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361649-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - CARATTERE PREVENTIVO - GIUDIZIO DAVANTI AL CONSIGLIO DI STATO - REGOLAMENTO ANTERIORE ALLA PUBBLICAZIONE DELLA DECISIONE - AMMISSIBILITA.*

E ammissibile, rispetto ad un procedimento pendente innanzi al consiglio di stato, il regolamento preventivo di giurisdizione proposto con atto notificato tra la data di deliberazione e quella di pubblicazione della decisione del consiglio stesso. (V 3626'72; 897'67, mass n 327090; 169'65).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)