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Sez. U, Sentenza n. 5689 del 02/11/1979 (Rv. 402288 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO DI MERITO - SENTENZA DEL GIUDICE DEL MERITO IN PENDENZA DI REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - INVALIDITA - MEZZI DI IMPUGNAZIONE - RICORSO PER PROVVEDIMENTO D'URGENZA - SENTENZA DECLINATORIA DELLA GIURISDIZIONE DA PARTE DEL PRETORE IN PENDENZA DEL RELATIVO REGOLAMENTO PREVENTIVO PROMOSSO AD ISTANZA DEL RICORRENTE - IMPUGNABILITA CON L'APPELLO.*
Stato
decisa il 1979-11-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/402288-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO DI MERITO - SENTENZA DEL GIUDICE DEL MERITO IN PENDENZA DI REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - INVALIDITA - MEZZI DI IMPUGNAZIONE - RICORSO PER PROVVEDIMENTO D'URGENZA - SENTENZA DECLINATORIA DELLA GIURISDIZIONE DA PARTE DEL PRETORE IN PENDENZA DEL RELATIVO REGOLAMENTO PREVENTIVO PROMOSSO AD ISTANZA DEL RICORRENTE - IMPUGNABILITA CON L'APPELLO.*

La sentenza pronunziata dal giudice del merito in pendenza di regolamento di giurisdizione non e inesistente, ma soltanto invalida, e tale invalidita deve essere fatta valere con i mezzi propri di impugnazione della pronunzia medesima. Ne consegue che l'ordinanza con la quale il pretore, richiesto di un provvedimento d'urgenza ex art 700 cod proc civ, declini la propria giurisdizione in pendenza del relativo regolamento preventivo promosso dalla parte ricorrente, avendo natura di sentenza, non puo essere impugnata con ricorso per Cassazione, neppure ex art 111 cost, bensi con l'ordinario mezzo di impugnazione concesso contro le sentenze di primo grado, e cioe con l'appello. (V 3019/79, mass n 399364; (V 3632/72, mass n 361649).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 367 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 702 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)