Sez. 1, Sentenza n. 4057 del 09/05/1997 (Rv. 504169 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI | Tassazione - Criteri - Interpretazione della pronuncia - Limiti.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI
L'art. 19 del d.P.R. n. 634 del 1972 è applicabile non soltanto agli atti formati fra le parti, ma pure alle sentenze, in quanto anch'esse costituiscono degli "atti presentati alla registrazione", e quindi, anche per esse l'imposta va applicata secondo l'intrinseca natura e gli intrinseci effetti che ad esse conseguono. Tuttavia, nel caso in cui l'atto da registrare sia una sentenza, per stabilire i presupposti ed i criteri della tassazione, occorre far riferimento al contenuto ed agli effetti che emergono dalla sentenza stessa, senza possibilità di utilizzare elementi ad essa estranei, né di ricercare contenuti diversi da quelli su cui si sia formato il giudicato, atteso che la valutazione giuridica del rapporto operata dal giudice che ha pronunciato detta sentenza, se non esplica - tra il contribuente e l'amministrazione finanziaria, che al relativo giudizio sia rimasta estranea - la forza di giudicato nell'aspetto tipico considerato dall'art. 2909 cod. civ., fa parte tuttavia di quell'affermazione obiettiva di verità i cui effetti anche i terzi sono tenuti a subire. L'accertamento del giudice tributario in ordine agli effetti che la suddetta sentenza produce ed al "titolo" su cui essa è fondata intrinsecamente, non può basarsi, pertanto, su contenuti diversi da quelli rispetto ai quali si sia formato il giudicato.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 634 art. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)