Sez. 5, Sentenza n. 9456 del 12/06/2003 (Rv. 564207 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI | Tassazione - Presupposti e criteri - Sentenza - Qualificazione del rapporto - Contenuto ed effetti - Rilevanza - Elementi diversi - Incidenza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI
Nel caso in cui l'atto da registrare sia una sentenza, per stabilire i presupposti e i criteri della tassazione occorre fare riferimento al contenuto ed agli effetti che emergono dalla sentenza stessa, senza possibilità di utilizzare elementi ad essa estranei e di ricercare contenuti diversi da quelli su cui si sia formato il giudicato, atteso che la valutazione giuridica del rapporto operata dal giudice che ha pronunciato detta sentenza, se non esplica tra il contribuente e l'amministrazione finanziaria, rimasta estranea al giudizio, gli effetti propri del giudicato di cui all'art. 2909 cod. civ., configura un'affermazione obbiettiva di verità, cui i terzi sono tenuti a conformarsi, sicché l'accertamento del giudice tributario in ordine agli effetti che la sentenza suddetta produce ed al "titolo" su cui essa intrinsecamente si fonda, non può basarsi su contenuti diversi rispetto a quelli su cui si è formato quel giudicato(nella specie, è stata ritenuto corretto l'assoggettamento ad imposta proporzionale della sentenza che, nel pronunciare la risoluzione di un contratto di compravendita di immobile, aveva disposto la retrocessione della proprietà in capo agli alienanti, ancorché il ricorrente - acquirente - contestasse l'effetto traslativo conseguente alla risoluzione, adducendo che, nella fattispecie, il contratto era una promessa, effettuata da uno solo dei comproprietari, di vendita del bene, e quindi un atto avente natura obbligatoria, non avendo il promittente procurato il consenso alla vendita degli altri proprietari).
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 634 art. 19, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)