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Sez. 1, Sentenza n. 11959 del 02/12/1993 (Rv. 484594 - 01)

Tributi erariali indiretti (Riforma tributaria del 1972) - Imposta di registro - Applicazione dell'imposta - Sentenze e provvedimenti giudiziari | Tassazione - Presupposti e criteri - Sentenza - Effetti - Accertamento del giudice tributario - Sindacato in sede di legittimità - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 1993-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484594-01

Tributi erariali indiretti (Riforma tributaria del 1972) - Imposta di registro - Applicazione dell'imposta - Sentenze e provvedimenti giudiziari

Il principio secondo cui quella di registro è imposta "d'atto" comporta, nel caso in cui l'atto da registrare sia una sentenza, che, per stabilire i presupposti e i criteri della tassazione, occorra fare riferimento al contenuto ed agli effetti che emergono dalla sentenza stessa, senza possibilità di utilizzare elementi ad essa estranei né di ricercare contenuti diversi da quelli su cui si sia formato il giudicato, atteso che la valutazione giuridica del rapporto operata dal giudice che ha pronunciato detta sentenza, se non esplica - tra il contribuente e l'amministrazione finanziaria, che al relativo giudizio sia rimasta estranea - la forza di giudicato nell'aspetto tipico considerato dall'art. 2909 cod. civ., fa parte tuttavia di quell'affermazione obbiettiva di verità i cui effetti anche i terzi sono tenuti a subire. L'accertamento del giudice tributario in ordine agli effetti che la sentenza suddetta produce ed al "titolo" su cui è intrinsecamente fondata, è un riscontro di merito e quindi affidato al prudente apprezzamento di tale giudice, sindacabile in sede di legittimità solo se non congruamente e logicamente motivato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 634 art. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)