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Sez. 1, Sentenza n. 5069 del 06/06/1997 (Rv. 504991 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA | Richiesta al Comune, ex art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, dell' effettuazione della notifica a mezzo dei messi comunali - Conseguente rapporto instaurantesi fra amministrazione finanziaria ed il comune - Mandato "ex lege" - Configurabilità - Conseguenze - Omissione o vizi nella notifica - Responsabilità contrattuale del Comune - Configurabilità - Conseguente azione risarcitoria innanzi al giudice ordinario - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 1997-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504991-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA

Quando l'amministrazione finanziaria, avvalendosi della facoltà concessale dalla legge (nella specie, dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione agli art. 273, quinto comma e 274, R.D. n. 383 del 1934, applicabile "ratione temporis") provvede alla notificazione degli avvisi di accertamento (o di altri atti) a mezzo di messi comunali, facendone richiesta all'amministrazione comunale dalla quale questi dipendono, sorge un rapporto di preposizione che deve essere qualificato come "mandato ex lege", la cui violazione può costituire responsabilità contrattuale (e non già aquiliana). Pertanto, giacché il rispetto degli obblighi e dei doveri nascenti dalla legge o dall'attività negoziale "iure privatorum", si pone, stanti i principi di legalità, imparzialità e buona amministrazione, dettati dall'art. 97 cost., come limite esterno alla stessa attività discrezionale della P.A., non esorbita dai limiti della giurisdizione ordinaria rispetto alla pubblica amministrazione, il giudice che, conoscendo della domanda diretta a far valere, non l'illegittimità dell'atto amministrativo, per cattivo esercizio della discrezionalità', ma la responsabilità della pubblica amministrazione, accerta la colposa violazione dei doveri di diligenza derivanti da un tal tipo di mandato "ex lege"(nella specie, la corte territoriale aveva individuato la colposa violazione del dovere di diligenza del Comune, nella avvenuta smobilitazione del servizio dei messi notificatori, attuata proprio nell'imminenza della scadenza del termine entro il quale, come richiesto dall'amministrazione finanziaria, dovevano essere notificati gli atti di accertamento).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST., Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 274, Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 273 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)