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Sez. L, Sentenza n. 9335 del 09/11/1994 (Rv. 488483 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSEGNI FAMILIARI - IN GENERE | Assegno per il nucleo familiare - Requisito reddituale ex D.L. n. 69 del 1988 - Calcolo - Importi ricevuti a titolo di arretrati relativi a periodi precedenti - Inclusione.
Stato
decisa il 1994-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488483-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSEGNI FAMILIARI - IN GENERE

Alla stregua dei principi enunciati con la sentenza n. 258 del 1992 della Corte Costituzionale, in ogni caso di tutela previdenziale rapportata ad un limite di reddito va considerata ogni attuale disponibilità di mezzi economici, ivi compresi gli arretrati soggetti a tassazione separata; pertanto la sussistenza del requisito reddituale prevista dal D.L. 13 marzo 1988 n. 69 per l'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare deve essere verificata includendo nell'ammontare dei redditi complessivi assoggettabili ad I.R.P.E.F. conseguiti nell'anno precedente anche gli importi percepiti a titolo di arretrati relativi a periodi antecedenti.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 13/03/1988 num. 69 art. 1, Decreto Legge 13/03/1988 num. 69 art. 2 CORTE COST., Legge 13/03/1988 num. 153 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)