Sez. U, Sentenza n. 6327 del 11/07/1997 (Rv. 505920 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Fondi interni di previdenza non obbligatoria - Rapporti relativi alle prestazioni erogate - Causa diretta nel rapporto di pubblico impiego - Sussistenza - Carattere sostanzialmente retributivo delle prestazioni - Configurabilità - Controversie - Giurisdizione amministrativa.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
I rapporti dei pubblici impiegati con i fondi di quiescenza interni relativamente a forme di previdenza non obbligatoria trovano causa diretta nel rapporto di impiego ed hanno per oggetto spettanze di natura essenzialmente retributiva; conseguentemente sussiste la giurisdizione esclusiva del tribunale amministrativo regionale riguardo alle relative controversie tra gli impiegati e il fondo di quiescenza, se quest'ultimo è dotato di soggettività giuridica, oppure con la stessa amministrazione datrice di lavoro, in difetto di autonoma soggettività del fondo.
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)