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Sez. 1, Sentenza n. 45560 del 16/11/2007 Cc. (dep. 05/12/2007) Rv. 238142 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI | Reati - Inottemperanza all'ordine di allontanamento dal territorio dello Stato - Arresto in flagranza - Convalida e giudizio direttissimo - Obbligatorietà - Mancata richiesta di misure coercitive da parte del P.M. - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2007-11-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/238142-01

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI

Qualora, dopo l'arresto in flagranza dello straniero inottemperante all'ordine di allontanamento dal territorio dello Stato impartitogli dal questore, il P.M. ne disponga la liberazione, ritenendo di non dover chiedere l'applicazione di misure coercitive, si deve comunque far luogo alla convalida dell'arresto e all'instaurazione del giudizio direttissimo, la cui celebrazione è obbligatoria, ai sensi dell'art. 14, comma 5-quinquies, D.Lgs. n. 286 del 1998 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione) anche nei confronti di imputato a piede libero e anche dopo il decorso del termine di quindici giorni indicato nell'art. 449, comma quarto, cod.proc.pen..

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 449 com. 5, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 121 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 5 n. 3 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 5 n. 5 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)