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Sez. 1, Sentenza n. 46131 del 12/11/2003 Cc. (dep. 29/11/2003) Rv. 226216 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI | Inosservanza dell' ordine di lasciare il territorio dello Stato - Arresto in flagranza - Successiva scarcerazione disposta dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 121 disp. att. c.p.p. - Richiesta di convalida dell'arresto e giudizio direttissimo - Obbligatorietà - Sussistenza.
Stato
decisa il 2003-11-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226216-01

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI

Qualora, procedutosi all'arresto in flagranza dello straniero resosi inosservante dell'ordine impartitogli dal questore di lasciare il territorio nazionale, il pubblico ministero disponga, ai sensi dell'art. 121 disp. att. c.p.p., la liberazione dell'arrestato ritenendo di non dover chiedere l'applicazione di una misura coercitiva, deve comunque darsi luogo alla convalida dell'arresto ed all'instaurazione del giudizio direttissimo, essendo questo obbligatorio ai sensi dell'art. 14, comma 5 quinquies, del T.U. sull'immigrazione emanato con D.L.gs. 25 luglio 1998 n. 286, ed essendo possibile la sua celebrazione anche nei confronti di imputato a piede libero.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 121 CORTE COST., Legge 28/07/1989 num. 271 art. 121 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 390 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 390 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 449 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 449 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)