Sez. 1, Ordinanza n. 33718 del 02/07/2004 Cc. (dep. 05/08/2004) Rv. 229731 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI | Inosservanza dell'ordine di lasciare il territorio dello Stato - Arresto in flagranza - Successiva scarcerazione disposta dal publico ministero ai sensi dell'art. 121 disp. att. cod. proc. pen. - Richiesta di convalida dell'arresto - Giudizio direttissimo - Obbligatorietà - Sussistenza.
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI
Qualora, procedutosi all'arresto in flagranza dello straniero resosi inosservante dell'ordine impartitogli dal questore di lasciare il territorio nazionale, il P.M. disponga, ai sensi dell'art. 121 disp. att. cod. proc. pen. , la liberazione dell'arrestato ritenendo di non dover chiedere l'applicazione di una misura coercitiva, deve comunque darsi luogo alla convalida dell'arresto ed all'instaurazione del giudizio direttissimo, essendo la celebrazione di questo obbligatoria ai sensi dell'art. 14, comma quinto quinquies, del T.U. sull'immigrazione emanato con D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e la sua celebrazione anche nei confronti di imputato a piede libero.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 390 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 449 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 121 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)