Sez. 3, Sentenza n. 1057 del 17/02/1979 (Rv. 397252 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITA DEL LOCATORE - TRASFERIMENTO DEL LOCATORE - GIUSTIFICAZIONE - STATO DI DISAGIO O ALTRE GRAVI RAGIONI - ONERE PROBATORIO DEL LOCATORE - ESCLUSIONE - SIMULAZIONE DELLA RAGIONE ADDOTTA ED INTENTO MALIZIOSO - ONERE PROBATORIO DEL CONDUTTORE.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITA DEL LOCATORE - TRASFERIMENTO DEL LOCATORE - GIUSTIFICAZIONE - STATO DI DISAGIO O ALTRE GRAVI RAGIONI - ONERE PROBATORIO DEL LOCATORE - ESCLUSIONE - SIMULAZIONE DELLA RAGIONE ADDOTTA ED INTENTO MALIZIOSO - ONERE PROBATORIO DEL CONDUTTORE.*
L'Esercizio del diritto di trasferire in qualsiasi luogo del territorio nazionale la propria residenza (art 16 cost), benche rifletta un fatto essenzialmente volontario, legittima ex se l'opposizione alla proroga legale della locazione ai sensi dello art 4 della legge n 253 del 1950, senza che il locatore debba provare che il proposito di trasferirsi sia obiettivamente giustificato da uno stato di disagio o da altri gravi ragioni. Pertanto, incombe al conduttore l'Onere di provare la simulazione della ragione addotta dal locatore e lo scopo di conseguire maliziosamente la disponibilita dell'immobile locato. (V 816/78).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 16, Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)