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Sez. U, Sentenza n. 15978 del 18/12/2001 (Rv. 551216 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO | Questione relativa alla avvenuta cognizione del giudice amministrativo in sede di merito, anziché in sede di legittimità - Questione di giurisdizione - Sussistenza - Conseguente deducibilità con il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione - Fattispecie in tema di giudizio di ottemperanza a seguito di decreto del Presidente della Repubblica su ricorso straordinario rimasto ineseguito.
Stato
decisa il 2001-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551216-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO

In sede di ricorso per cassazione avverso sentenza del Consiglio di Stato, integra gli estremi di una questione di giurisdizione per sconfinamento del giudice amministrativo nei poteri attivi dell'amministrazione, ed è come tale deducibile ai sensi dell'art. 362 cod. proc. civ., la doglianza attinente all'adozione della pronuncia medesima con una cognizione estesa al merito anziché limitata ai soli profili di legittimità. (Nella specie il ricorrente lamentava l'instaurazione del giudizio di ottemperanza, con esercizio quindi dei poteri di amministrazione attiva, in un caso di inosservanza, non di un giudicato del giudice amministrativo, ma di un comando contenuto in un atto - il decreto del Capo dello Stato che provvede su ricorso straordinario - avente natura amministrativa).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 27 CORTE COST., DPR 24/11/1971 num. 1199 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)