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Sez. 2, Sentenza n. 248 del 16/01/1986 (Rv. 443887 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - RITROVAMENTO E SCOPERTA DI DOCUMENTI DECISIVI - IMPOSSIBILITÀ DI PRODUZIONE IN GIUDIZIO DEI DOCUMENTI - COLPA DEL SOCCOMBENTE - ESCLUSIONE - ONERE PROBATORIO A CARICO DI CHI AGISCE IN REVOCAZIONE.*
Stato
decisa il 1986-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443887-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - RITROVAMENTO E SCOPERTA DI DOCUMENTI DECISIVI - IMPOSSIBILITÀ DI PRODUZIONE IN GIUDIZIO DEI DOCUMENTI - COLPA DEL SOCCOMBENTE - ESCLUSIONE - ONERE PROBATORIO A CARICO DI CHI AGISCE IN REVOCAZIONE.*

Il motivo che giustifica la domanda di revocazione ai sensi dello art. 395, n. 3, cod. proc. civ. non consiste nella sola impossibilità, in cui si è trovata la parte, di produrre in giudizio i documenti decisivi, ma altresì nella circostanza che tale impossibilità non sia derivata da colpa del soccombente. Pertanto, la parte che agisce in revocazione deve dimostrare che, fino al momento dell'assegnazione della causa a sentenza, l'ignoranza della esistenza dei documenti o del luogo dove essi si trovavano non era dipesa da sua colpa, ma da fatto dell'avversario o da causa di forza maggiore, non ricorrente, quest'ultima, allorché emerga che, attraverso una elementare indagine, la parte avrebbe potuto accertare l'esistenza del documento. (V 6717/82, mass n 424354; (V 4693/82, mass n 422632; (V 691/80, mass n 404115; (V 4686/76, mass n 383429; (V 76/69, mass n 337917).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)