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Sez. 2, Sentenza n. 4719 del 05/11/1977 (Rv. 388333 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER TUBI - IN GENERE - PRESUPPOSTO - PERICOLO DI INFILTRAZIONI - DISTANZA EX ART 889 COD CIV - NECESSITA - CANNE FUMARIE - DISCIPLINA EX ART 890 COD CIV - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1977-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388333-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER TUBI - IN GENERE - PRESUPPOSTO - PERICOLO DI INFILTRAZIONI - DISTANZA EX ART 889 COD CIV - NECESSITA - CANNE FUMARIE - DISCIPLINA EX ART 890 COD CIV - APPLICABILITA.*

La distanza di almeno un metro dal confine, che l'art 889 secondo comma cod civ prescrive per l'istallazione dei tubi dell'acqua, del gas e simili, si riferisce alle condutture che abbiano un flusso costante di sostanze liquide o gassose, e, conseguentemente, comportino un permanente pericolo per il fondo del vicino, in relazione alla naturale possibilita di infiltrazioni. Detta norma, pertanto, non e applicabile con riguardo alle canne fumarie, per la dispersione dei fumi dalle caldaie, le quali vanno soggette alla regolamentazione di cui all'art 890 cod civ e, quindi, poste alla distanza che, nel caso concreto, risulti necessaria a preservare da pregiudizi il fondo del vicino. (V 587/73, mass n 362668; (V 1610/60).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 889, Cod. Civ. art. 890

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)