diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 6125 del 01/06/1995 (Rv. 492602 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE | Danni non derivanti dalla cosa in sè ma da comportamenti dolosi o colposi del detentore - Presunzione - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1995-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492602-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE

La presunzione di responsabilità a carico di chi abbia una cosa in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., riguarda i danni cagionati dalla cosa medesima per sua intrinseca natura o per la insorgenza in essa di agenti dannosi e, pertanto, non può trovare applicazione nella diversa ipotesi di danno che non derivi dalla cosa in sè, ma da comportamenti dolosi o colposi di chi detiene la cosa. (Nella specie, l'attore aveva riportato danni scivolando sul pavimento di un albergo, con pavimento in gomma zigrinata, riservato ai carrelli ed al relativo personale di manovra).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)