Sez. 3, Sentenza n. 4196 del 13/05/1997 (Rv. 504266 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - IN GENERE - INCENDIO | Presupposto - Dimostrazione, da parte del danneggiato, del nesso causale fra cosa e danno - Prova liberatoria - Oggetto - Fattispecie relativa ad infortunio subito per caduta su una scala interna di un esercizio pubblico resa viscida dalla caduta di gelato.
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - IN GENERE - INCENDIO
La presunzione di colpa prevista dall'art. 2051 cod. civ. per i danni cagionati dalle cose in custodia, gravante su colui che esercita il potere fisico sulla cosa stessa, costituisce estrinsecazione del dovere di vigilare e di tenere la cosa sotto controllo in guisa da impedire che produca danni a terzi. L'operatività della presunzione - limitata ai danni prodotti nell'ambito del dinamismo proprio della cosa o in conseguenza dell'insorgere in essa di un processo dannoso anche se provocato da elementi esterni - postula la dimostrazione del fortuito, comprensivo del fatto del terzo e della colpa dello stesso danneggiato, cioè di un atto dotato di impulso causale autonomo ed avente carattere di inevitabilità (nella specie, la S.C. ha escluso l'applicabilità dell'art. 2051 cod. civ. e ritenuto applicabile l'art. 2043 stesso codice nel caso di infortunio subito per caduta su una scala interna di un esercizio pubblico resa viscida dalla caduta di gelato).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)