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Sez. 5, Sentenza n. 14122 del 18/06/2009 (Rv. 608499 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO | Coefficienti presuntivi ex art. 12 del d.l. n. 69 del 1989 - Richiesta di chiarimenti al contribuente - Funzione - Mancata risposta - Conseguenze.
Stato
decisa il 2009-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608499-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO

In tema di accertamento dell'IVA, la disciplina introdotta dall'art. 12 del d.l. 2 marzo 1989, n. 69, convertito nella legge 27 aprile 1989, n. 154, nella parte in cui impone all'Amministrazione di richiedere al contribuente chiarimenti sulle ragioni per cui i ricavi, i compensi, i corrispettivi dichiarati risultano inferiori a quelli risultanti dall'applicazione dei coefficienti presuntivi di cui all'art. 11, prevede un adempimento strumentale alla corretta effettuazione dell'accertamento, come è confermato dalla espressa previsione "di nullità", introdotta successivamente dall'art. 62-quater del d.l. 30 agosto 1993, n. 331. Ne deriva che, dall'ottemperanza all'invito da parte del contribuente discende per l'Amministrazione l'obbligo di replica, a pena di nullità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione, mentre la mancata risposta legittima l'Amministrazione ad utilizzare i coefficienti presuntivi, ferma restando la possibilità per il contribuente di fornire la prova della inapplicabilità dei parametri al caso concreto.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 27/04/1989 num. 69 art. 11 CORTE COST., Decreto Legge 27/04/1989 num. 69 art. 12 CORTE COST., Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 62 com. 4, Legge 27/04/1989 num. 154 CORTE COST., Legge 29/10/1993 num. 427 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)