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Sez. 3, Sentenza n. 2931 del 30/10/1963 (Rv. 264532 - 01)

AZIENDA - AFFITTO - NOZIONE - LOCAZIONE DI IMMOBILE ED AFFITTO DI AZIENDA - CRITERI DISTINTIVI - FATTISPECIE IN TEMA DI CONCESSIONE IN GODIMENTO DI LOCALE PER PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE.*
Stato
decisa il 1963-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/264532-01

AZIENDA - AFFITTO - NOZIONE - LOCAZIONE DI IMMOBILE ED AFFITTO DI AZIENDA - CRITERI DISTINTIVI - FATTISPECIE IN TEMA DI CONCESSIONE IN GODIMENTO DI LOCALE PER PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE.*

Ricorre l'ipotesi di affitto di azienda quando oggetto del contratto sia il complesso unitario di tutti i beni, mobili ed immobili, materiali ed immateriali, concessi in godimento, in quanto organizzati 'unitariamente per la produzione di beni e servizì. Consegue a cio che il giudice, per stabilire se le parti abbiano voluto stipulare una locazione d'immobile oppure l'affitto di una azienda, deve procedere ad una duplice indagine, interpretando, da un lato, la comune intenzione delle parti contraenti, prescindendo dalle espressioni dalle stesse usate per qualificare il rapporto, e, d'altro lato, avendo riguardo all'obiettiva consistenza dei beni dedotti in contratto. Pertanto, nel caso specifico, in cui sia dato in godimento un locale per proiezioni cinematografiche, ove, insieme all'immobile, siano state contemplate nella convenzione quella attrezzatura mobile di cui deve essere fornito ogni ritrovo di pubblici spettacoli, occorre accertare se dette attrezzature risultino oggettivamente destinate, nella loro inscindibile unita, all'Esercizio di una siffatta impresa, o costituiscano, invece, altrettante singole unita, di fronte alle quali il godimento dell'immobile viene a rappresentare l'elemento essenziale ed assorbente dell'economia oggettiva e soggettiva del contratto. (V 1223/59).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2562

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)