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Sez. 3, Sentenza n. 6361 del 28/11/1981 (Rv. 417159 - 01)

AZIENDA - AFFITTO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI - FATTISPECIE IN TEMA DI CONCESSIONE IN GODIMENTO DI UN CINEMATOGRAFO.*
Stato
decisa il 1981-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/417159-01

AZIENDA - AFFITTO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI - FATTISPECIE IN TEMA DI CONCESSIONE IN GODIMENTO DI UN CINEMATOGRAFO.*

Ricorre l'ipotesi di affitto di azienda quando oggetto del contratto sia il complesso unitario di tutti i beni, mobili ed immobili, materiali ed immateriali, concessi in godimento, in quanto organizzati "unitariamente per la produzione di beni e servizi".Consegue a ciò che il giudice, per stabilire se le parti abbiano voluto stipulare una locazione d'immobile oppure l'affitto di una azienda, deve procedere ad una duplice indagine, interpretando, da un lato, la comune intenzione delle parti contraenti, prescindendo dalle espressioni dalle stesse usate per qualificare il rapporto, e, d'altro lato, avendo riguardo all'obiettiva consistenza dei beni dedotti in contratto. Pertanto, nel caso in cui sia dato in godimento un locale per proiezioni cinematografiche, ove, insieme all'immobile, sia stata contemplata nella convenzione quella attrezzatura mobile di cui deve essere fornito ogni ritrovo di pubblici spettacoli, occorre accertare se dette attrezzature risultino oggettivamente destinate, nella loro inscindibile unità, all'Esercizio di una siffatta impresa, o costituiscano, invece, altrettante singole unità, di fronte alle quali il godimento dell'immobile viene a rappresentare l'elemento essenziale ed assorbente dell'economia oggettiva e soggettiva del contratto. (Conf 3442/81, mass n 414041; (Conf 4979/79, mass n 401636; (Conf 3360/78, mass n 392802; (Conf 2931/63, mass n 264532, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 2562

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)