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Sez. 4, Sentenza n. 39770 del 26/11/2025 Cc. (dep. 10/12/2025) Rv. 288813-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE | Violazione di norme della Costituzione o della CEDU - Violazione di legge - Esclusione - Ragioni - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-11-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288813-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE

È inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduce la violazione di norme della Costituzione o della Convenzione EDU, in quanto la loro inosservanza non è prevista tra i casi di ricorso ex art. 606 cod. proc. pen. e può soltanto essere posta a fondamento di una questione di legittimità costituzionale delle disposizioni su cui si fonda la decisione. (Fattispecie relativa a ricorso avverso ordinanza reiettiva della richiesta di riparazione per l'ingiusta detenzione, in cui il ricorrente aveva censurato, tra l'altro, violazione degli artt. 24 Cost. e art. 5, par. 5, CEDU, senza prospettare alcuna questione di legittimità costituzionale).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 3, Costituzione art. 24, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 5 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)