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Sez. 2, Sentenza n. 677 del 10/10/2014 Ud. (dep. 12/01/2015) Rv. 261551 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE | Motivo contenente censure di violazione di disposizioni della Costituzione - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 2014-10-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261551-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE

È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si deduce la violazione di norme costituzionali, poiché l'inosservanza di disposizioni della Costituzione non è prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen. e può soltanto costituire fondamento di questione di legittimità costituzionale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Costituzione art. 24, Costituzione art. 25, Costituzione art. 27, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)