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Sez. 3, Sentenza n. 2517 del 04/03/1995 (Rv. 490922 - 01)

FIDEJUSSIONE - RAPPORTO TRA CREDITORE E FIDEJUSSORE - IN GENERE - BENEFICIO DI ESCUSSIONE - LITISCONSORZIO | Mancanza del "beneficium excussionis" - Obbligazione del difensore -. Natura - obbligazione solidale.
Stato
decisa il 1995-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490922-01

FIDEJUSSIONE - RAPPORTO TRA CREDITORE E FIDEJUSSORE - IN GENERE - BENEFICIO DI ESCUSSIONE - LITISCONSORZIO

Se non è stato pattuito il "beneficium excussionis", l'obbligazione del fideiussore, pur avendo carattere accessorio, è solidale con quella del debitore principale e non può essere considerata, quindi, né sussidiaria né eventuale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1944

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)