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Sez. 3, Sentenza n. 10485 del 01/06/2004 (Rv. 573310 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE PARTI - SUBLOCAZIONE E CESSIONE DELLA LOCAZIONE - IN GENERE | Cessione del contratto e dell'azienda senza il consenso del locatore - Conseguenze - Responsabilità solidale del conduttore cedente per l'inadempimento del cessionario - Fondamento - Pluralità di cessioni - Responsabilità dell'originario conduttore primo cedente in solido con l'ultimo cessionario - Configurabilità.
Stato
decisa il 2004-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573310-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE PARTI - SUBLOCAZIONE E CESSIONE DELLA LOCAZIONE - IN GENERE

In materia di locazioni, in caso di cessione - senza il consenso del locatore - del contratto di locazione insieme all'azienda, dal coordinamento del disposto dell'art. 36 della legge n. 392 del 1978 con i principi in tema di cessione del contratto discende che il conduttore cedente risponde solidalmente verso il locatore ceduto (salva diversa volontà delle parti) delle obbligazioni non adempiute dal cedente. Ciò vale anche nelle ipotesi di cessioni intermedie, dovendosi escludere che sussista responsabilità sussidiaria o subordinata e quindi che il secondo cessionario non possa essere chiamato a rispondere dei danni verificatisi nel periodo precedente a quello della sua locazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1408, Cod. Civ. art. 1409, Legge 22/07/1978 num. 392 art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)