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Sez. 2, Sentenza n. 30 del 07/01/1974 (Rv. 367523 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - PERDITA DELLA CAPACITA PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI - DICHIARAZIONE O NOTIFICAZIONE DELL'EVENTO - NECESSITA - LIMITI - MORTE DELLA PARTE VITTORIOSA DOPO LA DISCUSSIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - NOTIFICAZIONE AL PROCURATORE COSTITUITO - PRECLUSIONE.*
Stato
decisa il 1974-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/367523-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - PERDITA DELLA CAPACITA PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI - DICHIARAZIONE O NOTIFICAZIONE DELL'EVENTO - NECESSITA - LIMITI - MORTE DELLA PARTE VITTORIOSA DOPO LA DISCUSSIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - NOTIFICAZIONE AL PROCURATORE COSTITUITO - PRECLUSIONE.*

La disciplina dettata dall'art 300 cod proc civ, per cui l'interruzione del processo non e automatica, ma richiede la preventiva dichiarazione e notificazione dell'evento ad opera del procuratore della parte, cui l'evento si riferisce, va applicata soltanto in relazione e nel corso della fase in cui l'evento si verifica, cioe nel periodo tra la citazione e la discussione. Pertanto, nel caso di morte della parte vittoriosa, avvenuta dopo la udienza in cui la causa e stata assegnata a sentenza, ma prima della pubblicazione della sentenza stessa (cosi come in quello in cui l'evento si sia verificato fra tale momento e quello dell'instaurazione del giudizio di impugnazione) e inammissibile il ricorso per Cassazione notificato dall'altra parte al procuratore costituito della parte defunta. (V 3473'71, mass n 355104; 2116'71, mass n 352835).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)