Sez. 3, Sentenza n. 22395 del 19/10/2006 (Rv. 593566 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE | Pendenza del giudizio di revocazione - Rapporti con il ricorso per cassazione - Effetto sospensivo "ipso iure" dell'impugnazione revocatoria - Esclusione - Apposito provvedimento di sospensione adottato dal giudice della revocazione - Necessità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 398 cod. proc. civ., nel testo novellato dall'art. 68 della legge 26 novembre 1990, n. 353, la proposizione dell'impugnazione di una sentenza per revocazione non ha più effetto sospensivo "ipso iure" del termine per ricorrere per cassazione (o del relativo procedimento), detta sospensione potendo conseguire, viceversa, solo ad un apposito provvedimento adottato (ricorrendone le condizioni di legge) dal giudice della revocazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 398, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 68
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)