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Sez. 3, Sentenza n. 2287 del 04/02/2005 (Rv. 579859 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE | Pendenza del giudizio di revocazione - Rapporti con il ricorso per cassazione - Effetto sospensivo "ipso iure" dell'impugnazione revocatoria - Esclusione - Conseguenze - Ricorso per cassazione proposto oltre il termine annuale di decadenza ex art. 327 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579859-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE

Ai sensi dell'art. 398 cod.proc.civ. (nel testo novellato dalla legge 353/1990), la proposizione dell'impugnazione di una sentenza per revocazione non ha più effetto sospensivo "ipso iure", detta sospensione potendo conseguire solo ad un apposito provvedimento all'uopo adottato (ricorrendone le condizioni di legge) dal giudice della revocazione, con conseguente inammissibilità dell'eventuale ricorso per cassazione proposto avverso la medesima sentenza e notificato alla controparte oltre il termine di decadenza di cui all'art. 327 del codice di rito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 398

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)