Sez. 1, Sentenza n. 11006 del 12/05/2006 (Rv. 590443 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE | Pendenza del giudizio di revocazione - Rapporti con il ricorso per cassazione - Effetto sospensivo "ipso iure" dell'impugnazione revocatoria - Esclusione - Apposito provvedimento di sospensione adottato dal giudice della revocazione - Necessità - Sussistenza - Conseguenze - Ricorso per cassazione proposto oltre i termini di decadenza ex artt. 325 e 327 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Esclusione - Onere del ricorrente di allegare l'adozione del provvedimento di sospensione - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 398 cod. proc. civ. nel testo novellato dall'art. 68 della legge 26 novembre 1990, n. 353, la proposizione dell'impugnazione di una sentenza per revocazione non ha più effetto sospensivo "ipso iure" del termine per ricorrere per cassazione (o del relativo procedimento), detta sospensione potendo conseguire solo ad un apposito provvedimento adottato (ricorrendone le condizioni di legge) dal giudice della revocazione, con conseguente inammissibilità dell'eventuale ricorso per cassazione proposto avverso la medesima sentenza e notificato alla controparte oltre i termini di decadenza di cui agli artt. 325 e 327 del codice di rito, ove il ricorrente - su cui grava il relativo onere - non alleghi l'adozione del predetto provvedimento.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 398, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 68
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)