Sez. 1, Sentenza n. 2352 del 04/02/2005 (Rv. 581291 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Contestazione immediata - Mancanza - Computo dei novanta giorni per la contestazione mediante notifica - Decorrenza - Dalla data di piena conoscenza dell'illecito - Illeciti depenalizzati ai sensi del D.Lgs. n. 22 del 1997 - Disciplina transitoria - Dalla trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria dinanzi alla quale i procedimenti penali sono pendenti - Trasmissione della sentenza di non doversi procedere - Irrilevanza.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE
In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, l'accertamento al cui termine collocare, ai sensi dell'art. 14, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, il "dies a quo" per il computo dei novanta giorni entro i quali può utilmente avvenire la contestazione mediante notifica non può essere fatto coincidere con la mera notizia del fatto materiale, bensì con l'epoca in cui viene acquisita la piena conoscenza dell'illecito. Tale termine, nelle ipotesi di illeciti depenalizzati con il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, decorre, alla stregua della norma transitoria dettata dall'art. 55, comma terzo, dalla ricezione, da parte dell'autorità amministrativa, degli atti ad essa trasmessi dall'autorità giudiziaria dinanzi alla quale i procedimenti penali siano pendenti alla data di entrata in vigore del detto decreto, e non dalla ricezione della sentenza di non doversi procedere, la quale non contiene alcun elemento ulteriore ai fini della piena conoscenza dell'illecito che non sia già desumibile dalla documentazione trasmessa, limitandosi a pronunciare la non procedibilità del giudizio penale per effetto dell'avvenuta depenalizzazione.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 17, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 55 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)